Regolamento UE 261/2004
Il Regolamento dell'Unione Europea (CE) n. 261/2004, comunemente noto come EU 261, stabilisce i diritti fondamentali dei passeggeri quando sono interessati da negato imbarco involontario, cancellazioni dei voli, ritardi dei voli e perdita di voli di coincidenza, in particolare.

Quali voli rientrano nell’EU261?

I diritti dei passeggeri dell’UE si applicano quando un volo:

    • è all’interno dell’UE ed è operato da una compagnia aerea dell’UE o non UE
    • arriva nell’UE da un paese al di fuori dell’UE ed è operato da una compagnia aerea dell’UE
    • parte dall’UE per un paese non appartenente all’UE ed è operato da una compagnia aerea dell’UE o non UE

Il termine “UE” comprende i 27 paesi dell’UE, comprese regioni come Guadalupa, Guyana francese e altre, ma esclude le Isole Fær Øer. L’EU 261 si applica ai voli che coinvolgono la Norvegia e la Svizzera.

Tratta / Compagnia aerea La compagnia aerea è in UE La compagnia aerea non è in UE
Da un paese extra UE ad un paese extra UE No No
Da un paese extra UE ad un paese UE No
Da un paese UE ad un paese extra UE
Da un paese UE ad un paese UE

Viaggi dal Regno Unito a un paese dell’UE

Dal 1° gennaio 2021, le regole dell’UE sui diritti dei passeggeri aerei non si applicano ai casi di negato imbarco, cancellazioni o ritardi dei voli dal Regno Unito all’UE se il volo è stato operato da una compagnia aerea del Regno Unito o non UE, anche se il passeggero ha prenotato il volo prima di questa data. Tuttavia, le regole dell’UE continuano ad applicarsi dal 1° gennaio 2021 se il volo dal Regno Unito all’UE è stato operato da una compagnia aerea dell’UE, a meno che il passeggero non abbia già ricevuto compensazioni o benefici in base alla legge del Regno Unito.
Le obbligazioni delle compagnie aeree operative dovrebbero essere limitate o escluse nei casi in cui un evento sia stato causato da circostanze straordinarie che non avrebbero potuto essere evitate anche se fossero state adottate tutte le misure ragionevoli. Tali circostanze possono verificarsi, in particolare, in casi di instabilità politica, condizioni meteorologiche, rischi per la sicurezza, carenze impreviste della sicurezza dei voli e scioperi che influiscono sull’operatività di una compagnia aerea operativa.

Compensazione per voli cancellati nell’UE

In caso di cancellazione del volo, i passeggeri hanno diritto all’assistenza in aeroporto e a scegliere una delle opzioni seguenti:

    • rimborso
    • cambio di itinerario
    • ritorno

Ai sensi della legge dell’UE, è dovuta anche una compensazione per voli cancellati se l’avviso di cancellazione viene dato meno di 14 giorni prima della partenza prevista, a meno che la compagnia aerea possa dimostrare che la cancellazione è stata causata da circostanze straordinarie inevitabili.

Regole europee sui voli in ritardo

Per i voli in ritardo alla partenza, i passeggeri hanno diritto all’assistenza, al rimborso e a un volo di ritorno, a seconda della durata del ritardo e della distanza del volo.
Un ritardo di oltre 3 ore all’arrivo alla destinazione finale dà diritto ai passeggeri a una compensazione, a meno che il ritardo sia dovuto a circostanze straordinarie.

Compensazione per negato imbarco

I passeggeri che vengono negati l’imbarco involontariamente a causa di overbooking o motivi operativi, nonostante il check-in tempestivo e la documentazione valida, hanno diritto a:

    • compensazione
    • il diritto di scegliere tra rimborso, cambio di itinerario o prenotazione successiva e
    • assistenza

Perdita di voli di coincidenza

I voli di coincidenza sono viaggi in cui il passeggero deve prendere più di un volo per raggiungere la destinazione finale. Se il passeggero perde un volo di coincidenza e arriva alla destinazione finale con un ritardo superiore a 3 ore, ha diritto a una compensazione. Questa compensazione viene calcolata in base alla durata del ritardo e alla distanza dalla destinazione finale e potrebbe essere dovuta se:

    • i voli sono stati prenotati con una singola prenotazione e
    • si applicano i diritti dei passeggeri aerei dell’UE e
    • il ritardo non è stato causato da circostanze straordinarie

La compensazione non si applica per le coincidenze perse a causa di ritardi per motivi di sicurezza o mancato rispetto dell’orario di imbarco.

Importi di compensazione

L’EU 261 stabilisce diversi importi di compensazione in base alla distanza del volo:

    • €250 per tutti i voli fino a 1.500 km
    • €400 per voli tra 1.500 e 3.500 km al di fuori dell’UE e voli dell’UE di oltre 1.500 km
    • €600 per il resto dei voli

Se la compagnia aerea ha offerto al passeggero un cambio di itinerario e ha raggiunto la destinazione finale con un ritardo di 2, 3 o 4 ore, la compensazione può essere ridotta del 50%.

Assistenza

Quando sono idonei all’assistenza, ai passeggeri deve essere offerto gratuitamente:

    • pasti e bevande in una proporzione ragionevole rispetto al tempo di attesa
    • alloggio in hotel nei casi in cui sia necessario un soggiorno di una o più notti
    • trasporto tra l’aeroporto e il luogo di alloggio (hotel o altro)

Verifica il tuo risarcimento nel caso tu abbia subito un disagio durante un volo dell’UE:

Calcolatore di compensazione

 

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